La Commissione Europea ha recentemente pubblicato una guida volta a supportare i fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online nell’adempimento dell’obbligo di pubblicare informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione Europea, previsto dal Digital Services Act (DSA).
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di determinare la portata di una specifica piattaforma online o di un motore di ricerca, attraverso la pubblicazione di informazioni sul numero di destinatari attivi, ovvero di utenti che hanno utilizzato almeno una volta il servizio nel mese precedente. Tale obbligo dovrà essere rispettato una volta ogni sei mesi e le informazioni dovranno essere pubblicate in una sezione accessibile al pubblico dell’interfaccia online del servizio.
Il DSA definisce come “piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca di dimensioni molto grandi” coloro che superano la soglia dei 45 milioni di destinatari attivi medi mensili del servizio nell’UE. Questi soggetti sono sottoposti ad obblighi supplementari previsti dall’articolo 33 del regolamento.
La guida pubblicata dalla Commissione fornisce anche indicazioni sul calcolo dei destinatari attivi del servizio. In particolare, si precisa che il numero medio mensile di destinatari attivi deve rispecchiare tutti coloro che hanno effettivamente utilizzato il servizio almeno una volta nei sei mesi precedenti.
Va anche precisato che il concetto di destinatario attivo non coincide necessariamente con quello di utente registrato o di chi ha effettuato una transazione sulla piattaforma. Sono considerati destinatari attivi del servizio tutti coloro che sono stati esposti alle informazioni diffuse sull’interfaccia online della piattaforma, ad esempio tramite visualizzazione o ascolto del servizio o fornendo contenuti da mostrare sulla piattaforma.
È importante sottolineare che l’uso accidentale del servizio da parte di destinatari di altri fornitori intermediari che mettono a disposizione informazioni ospitate dalla piattaforma online non rientra nel calcolo dei destinatari attivi del servizio.
La guida chiarisce anche che il regolamento non impone alcun obbligo di tracciamento specifico delle persone online. Infine, i fornitori dotati di mezzi tecnici per identificare gli utilizzatori non autentici, come i bot o i web scrapers, possono escluderli dal conteggio della media dei destinatari del servizio.
In sintesi, questa guida fornisce indicazioni importanti ai fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online, per rispettare l’obbligo di pubblicare informazioni sul numero di destinatari attivi del servizio nell’Unione Europea. Si tratta di un’iniziativa utile e importante per garantire una maggiore trasparenza nell’utilizzo di questi servizi online.
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